REGOLAMENTI E NORME GIURIDICHE A TUTELA DEGLI ANIMALI

La normativa attualmente in vigore per la tutela degli animali è carente  e inadeguata, anche se sono stati raggiunti obiettivi impensabili solo qualche decennio fa.
Intanto, in attesa di efficaci innovazioni giuridiche , elenchiamo una sintesi delle principali norme vigenti in materia:
Legge 189/2004.
Questa disposizione di legge punisce chiunque maltratti gli animali. Per maltrattamento si intendono le fatiche eccessive, torture, sottoporli a sperimentazioni per fini scientifici, adoperarli per giochi e spettacoli che comportino violenze e sevizie, far loro soffrire la fame e la sete, esporli alle intemperie non curarli se si ammalano, tenerli in luoghi umidi e malsani, tenerli continuamente alla catena, abbandonarli sulle strade. Le violazioni della suddetta norma sono punibili con ammende fino a 15.000 euro. Chiunque assiste o viene a conoscenza direttamente o indirettamente di maltrattamenti e crudeltà verso gli animali ha l’obbligo morale e civile di denunciare i fatti alla Polizia Giudiziaria. La Polizia Giudiziaria è rappresentata dei Carabinieri, Polizia Stradale e Vigili Urbani. Tutti i rappresentanti della Polizia Giudiziaria, nessuno escluso, hanno l’obbligo di inviare alla Magistratura entro quarantotto ore, notizia del reato contro gli animali.
Se rifiutiano di intervenire ed omettono di inviare la denuncia  come sopra detto, sono passibili di denunce alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio (Art. 328 del Codice Penale).
NORME SUL RANDAGISMO.
Legge Quadro n. 281 del 14 agosto 1991.
Legge Regionale n. 16 del 24.11.2001.
Legge 244 art. 2 comma 371.
Queste leggi hanno lo scopo di disciplinare la convivenza tra le persone e gli animali.
Obblighi dei dententori (proprietari) degli animali di affezione (cani, gatti, etc.).
I detentori sono responsabili della salute e del benessere dei loro animali e devono provvedere a tutto quanto occorre loro. I proprietari di cani sono tenuti a iscrivere il loro animale all’anagrafe canina dell’A.S.L. di appartenenza entro 60 giorni dalla nascita o dal possesso.
I Comuni hanno l’obbligo di costruire canili o risanare strutture già esistenti.
Le strutture di nuova costruzione devono assolvere la duplice funzione di assistenza e di ricovero e assumono il titolo di rifugio per cani.
Le strutture di cui sopra, quando non siano direttamente gestite dal Comune, possono essere gestite da enti o associazioni protezionistiche sotto il controllo delle A.S.L. di appartenenza (cfr. art. 4 legge 281/91).
Per gli animali che non presentino pericolosità deve essere loro consentito il diritto di vivere liberi (art. 4 Legge Regionale 16/2001) purchè sussistano le condizioni di eco-eto-compatibilità con l’ambiente: essi vengono definiti cani di quartiere.
I cani di quartiere sono quei cani che sostano abitualmente in una determinata zona della città e vengono amorevolmente accuditi da volontari, singoli o associati. Questi cani devono essere sterilizzati gratuitamente dall’A.S.L. di appartenenza.
I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle associazioni protezionistiche e da animalisti volontari. E’ vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro territorio i gatti liberi.
I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati gratuitamente dal Servizio Veterinario dell’A.S.L..

APPELLO
NON ABBANDONATE GLI ANIMALI!

Quando avete accettato di portare nella vostra casa un cane o un gatto, nessuno vi ha obbligato a farlo. E’ stata una vostra libera scelta e con essi avete percorso un tratto della vostra vita.
Essi vi amano e si fidano di voi. Come potete abbandonarli!
L’abbandono è una condanna a morte che spesso arriva lenta e disumana.
E’ IL TRADIMENTO DI UN AMICO.
E’ LA VIGLIACCHERIA DEL FORTE VERSO IL DEBOLE.
E’ UN REATO PUNIBILE SECONDO L’ART. 727 DEL CODICE PENALE.

 

 


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